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Economia

Aldo Iaquinta nuovo componente del CdA di Eprcomunicazione

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ROMA (ITALPRESS) – Eprcomunicazione, società specializzata nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi, ha cooptato in qualità di Consigliere non esecutivo Aldo Iaquinta, in sostituzione del dimissionario Roberto Della Seta, il quale mantiene il suo ruolo di Direttore scientifico di Eprcomunicazione e di Consigliere di Amministrazione di Justbit.
Iaquinta, che da oggi entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Eprcomunicazione come consigliere non esecutivo, è stato membro del CDA di Itas Network ed è amministratore delegato di AIMUW Spa, agenzia di assicurazione e riassicurazione plurimandataria leader nel mercato degli enti pubblici e membro del Board esecutivo della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”.
Il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio. Il nuovo amministratore resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata a deliberare, inter alia, in merito alla conferma dell’amministratore cooptato.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Iaquinta non risulta detenere direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie della Società.
“L’apporto professionale di Aldo Iaquinta, con la sua competenza manageriale e finanziaria comprovata da anni di esperienze di successo – ha dichiarato il CEO Camillo Ricci – rafforza in modo considerevole la governance del Gruppo e di questo siamo molto soddisfatti”.

– foto ufficio stampa Eprcomunicazione –
(ITALPRESS).

Economia

Piazza Affari chiude in calo, Ftse Mib -1,60%

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MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in calo a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib fa segnare -1,60% a 33.746 punti, mentre l’Ftse Italia All-Share perde l’1,53% a quota 35.940. L’indice Ftse Italia Star fa segnare -0,80% a 47.134 punti.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

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Economia

Fisco, il Cdm vara la revisione Irpef e Ires

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ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Redditi dei terreni
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette ‘colture fuori suolò (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

Redditi da lavoro dipendente
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
– imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Redditi da lavoro autonomo
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

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Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
– in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
– in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
– in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

Redditi diversi
Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
– Disposizioni in materia di redditi d’impresa
Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
– delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
– della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
– delle differenze sui cambi.

Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

Disposizioni ulteriori
Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

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Economia

L’inflazione rallenta allo 0,9% ad aprile

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ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di aprile 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% su base annua (da +1,2% del mese precedente). Il lieve rallentamento del tasso d’inflazione si deve all’ampliarsi su base tendenziale della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -10,3% a -13,9%) e alla decelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,5% a +2,9%), dei Servizi vari (da +2,3% a +1,8%), dei Beni non durevoli (da +2,0% a +1,5%) e dei Beni alimentari non lavorati (da +2,6% a +2,2%); per contro, si registra un’accelerazione dei prezzi dei Tabacchi (da +1,9% a +3,3%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,2% a +3,8%) e dei Beni energetici regolamentati (con inversione di tendenza da -13,8% a +0,8%). Nel mese di aprile l’”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +2,3% a +2,2% e quella al netto dei soli beni energetici da +2,4% a +2,2%. La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni registra una flessione leggermente più ampia (da -0,2% a -0,6%) e quella dei servizi è in lieve decelerazione (da +3,0% a +2,9%), determinando un aumento del differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni (+3,5 punti percentuali, dai +3,2 di marzo).
I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale (da +2,6% a +2,4%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano (da +2,5% di marzo a +2,7%). L’aumento congiunturale dell’indice generale riflette, per lo più, la crescita dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,6%), dei Tabacchi (+1,3%), dei Servizi relativi ai trasporti (+0,8%) e dei Beni alimentari lavorati (+0,5%). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (-8,2%) e non regolamentati (-1,8%). L’inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,6% per l’indice generale e a +1,7% per la componente di fondo.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

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