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Economia

Eni scopre un maxi giacimento di gas al largo di Cipro

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MILANO (ITALPRESS) – Eni annuncia una importante scoperta di gas con il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di Cipro, in una profondità d’acqua di 2.287 metri. Il blocco è operato da Eni Cyprus con una quota del 50%. TotalEnergies è partner con il restante 50%.
Le stime preliminari indicano circa 2,5 TCF (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo.
Il pozzo ha incontrato un’importante colonna di gas in una sequenza di roccia serbatoio carbonatica con proprietà da discrete ad eccellenti. L’intensa campagna di acquisizione dati ha evidenziato un net pay complessivo di oltre 260 metri con intervalli caratterizzati da ottima permeabilità. Sono già in corso studi di ingegneria per uno sviluppo accelerato della scoperta.
Il pozzo Cronos-1 è il quarto pozzo esplorativo perforato da Eni Cyprus e il secondo nel Blocco 6, dopo la scoperta a gas di Calypso-1 nel 2018.
La scoperta di Cronos-1 crea le condizioni per portare a sviluppo ulteriori potenziali volumi di gas nella regione e rappresenta una delle azioni conseguite da Eni a supporto della fornitura di ulteriore gas all’Europa.
Questa scoperta conferma l’efficacia della strategia esplorativa di Eni, volta a creare valore attraverso la profonda conoscenza dei bacini geologici e l’applicazione di tecnologie geofisiche proprietarie.
Eni è presente a Cipro dal 2013. La società opera i blocchi 2, 3, 6, 8 e 9, e detiene partecipazioni nei blocchi 7 e 11 operati da TotalEnergies.
(ITALPRESS)
-foto agenziafotogramma.it-

Economia

Per Piazza Affari avvio cauto

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MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta cauto questa mattina a Piazza Affari dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un -0,08% a quota 33.719 punti, mentre l’Ftse All Share cede appena lo 0,05% a 35.922 punti. In rialzo l’Ftse Star che mette a segno un rimbalzo dello 0,58% a quota 47.405 punti. I mercati sono prudenti dopo che ieri la Fed ha deciso di lasciare invariati i tassi d’interesse, tanto che in prosettiva vista anche la persistenza di un’inflazione elevata, si aspettano solo un taglio dei tassi quest’anno. A Milano toniche le banche, Amplifon in evidenza dopo che l’assemblea degli azionisti ha approvato tutte le modifiche statutarie proposte dal Cda. In rialzo anche Nexi, mentre prosegue il trend negativo di Stellantis. Per quanto riguarda le materie prime, in rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che scambia a quota 84 dollari al barile, mentre il Wti si porta a 79,5 dollari. Torna a crescere anche il prezzo del gas naturale, che sulla piazza di Amsterdam si porta a quota 29 euro al Mwh. Per quanto riguarda lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 131 punti, con il rendimento del decennale al 3,84%. Anche le altre piazze finanziarie europee aprono caute, anche sulla scia della chiusura debole fatta segnare da Tokyo, con il Nikkei che cede lo 0,14%. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a -0,36%, Francoforte avanza appena dello 0,06%, mentre Londra è in rialzo dello 0,31%.
(ITALPRESS).
– Foto: Agenzia Fotogramma –

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Economia

Piazza Affari chiude in calo, Ftse Mib -1,60%

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MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in calo a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib fa segnare -1,60% a 33.746 punti, mentre l’Ftse Italia All-Share perde l’1,53% a quota 35.940. L’indice Ftse Italia Star fa segnare -0,80% a 47.134 punti.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

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Economia

Fisco, il Cdm vara la revisione Irpef e Ires

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ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Redditi dei terreni
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette ‘colture fuori suolò (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

Redditi da lavoro dipendente
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
– imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Redditi da lavoro autonomo
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

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Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
– in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
– in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
– in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

Redditi diversi
Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
– Disposizioni in materia di redditi d’impresa
Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
– delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
– della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
– delle differenze sui cambi.

Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

Disposizioni ulteriori
Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

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(ITALPRESS).

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