Economia
Fisco, il Cdm vara la revisione Irpef e Ires
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2 anni fa-
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Redazione
ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).
Redditi dei terreni
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette ‘colture fuori suolò (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
Redditi da lavoro dipendente
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
– imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Redditi da lavoro autonomo
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
– in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
– in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
– in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
Redditi diversi
Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
– Disposizioni in materia di redditi d’impresa
Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
– delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
– della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
– delle differenze sui cambi.
Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
Disposizioni ulteriori
Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.
– Foto: Agenzia Fotogramma –
(ITALPRESS).
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Zanetti (Confitarma) “Il fisco mette a rischio l’occupazione marittima”
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30 Gennaio 2026di
Redazione
ROMA (ITALPRESS) – “La recente posizione dell’Agenzia delle Entrate rischia di produrre pesanti ripercussioni sull’occupazione dei marittimi italiani” così il Presidente di Confitarma Mario Zanetti, in riferimento alla risposta n.10 del 2026 con la quale l’Agenzia mette in discussione i consolidati criteri applicativi adottati finora in materia di tassazione dei redditi percepiti dai marittimi italiani imbarcati su navi di bandiera estera.
“Per questo Confitarma è già attivamente impegnata in tutte le sedi istituzionali competenti affinché venga rapidamente ristabilita un’interpretazione coerente, certa e in linea con le precedenti posizioni espresse dall’Agenzia stessa” – ha aggiunto Zanetti. La pronuncia, che smentisce quanto sostenuto in precedenza sul medesimo tema dalla stessa Agenzia, mette in discussione la modalità di calcolo della soglia temporale prevista dalla legge, pari a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, al raggiungimento della quale scatta l’esenzione Irpef, in presenza – del tutto fisiologica – di una pluralità di imbarchi non consecutivi e spesso a cavallo di due anni solari. La posizione dell’Agenzia delle Entrate apre così uno scenario inatteso di forte incertezza interpretativa, che rischia di compromettere comportamenti finora adottati in piena coerenza con le precedenti indicazioni fornite dalla stessa Agenzia e di mettere a rischio l’occupazione dei lavoratori marittimi italiani”.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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Confindustria, a gennaio migliorano le aspettative delle grandi imprese
Pubblicato
19 ore fa-
30 Gennaio 2026di
Redazione
ROMA (ITALPRESS) – L‘indagine rapida sulla produzione industriale presso le grandi imprese industriali associate a Confindustria mostra, nella rilevazione di gennaio, un miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Oltre la metà delle imprese prevede una produzione invariata (54,5%), mentre più di un terzo si attende un aumento (35,0%); resta contenuta la quota di chi segnala un calo moderato o rilevante (10,5%). Guardando alla dinamica trimestrale, nel 4° trimestre 2025 quasi un quarto degli intervistati (24,2%) si attendeva una contrazione dell’attività, a fronte di una quota pari al 45,5% che prevedeva una produzione stabile e del 30,3% che anticipava un aumento. Con la rilevazione di gennaio, che inaugura il trimestre in corso, si osserva un miglioramento del quadro congiunturale, riconducibile in particolare alla riduzione della quota di imprese che si attendono una contrazione della produzione.
Il saldo relativo a domanda e ordini resta il principale punto di forza a supporto della produzione. In gennaio il saldo migliora attestandosi a 3,8%, dopo il 2,0% di dicembre. Le attese delle imprese sulla disponibilità di manodopera nei prossimi restano stabilmente in territorio negativo: il saldo nel mese di gennaio è pari a -1,2%, dopo il -1,4% della rilevazione precedente. Il saldo relativo ai costi di produzione nel mese corrente conferma il netto peggioramento avuto a dicembre (-4,6% da -5,0%). I giudizi riguardo le condizioni finanziarie peggiorano, pur restando debolmente positivi, rispetto al mese precedente (+0,1% da +2,1%). Per quanto riguarda i giudizi sulla disponibilità di materiali, il saldo delle risposte si consolida nel mese corrente, salendo a +1,5% da +0,9%. Il giudizio degli industriali sulla disponibilità degli impianti peggiora nella rilevazione del mese corrente (+0,4% dopo il +1,4% di dicembre).
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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L’Istat stima un aumento del Pil dello 0,3% nel quarto trimestre, +0,7% per il 2025
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19 ore fa-
30 Gennaio 2026di
Redazione
ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre del 2025 l’Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. Il quarto trimestre del 2025 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2024. La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto in tutti i principali comparti, più marcato nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nell’industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.
Nel 2025 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024 (nel 2025 vi sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024). La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,3%.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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