Economia
Fisco, il Cdm vara la revisione Irpef e Ires
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1 anno fa-
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Redazione
ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).
Redditi dei terreni
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette ‘colture fuori suolò (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
Redditi da lavoro dipendente
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
– imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Redditi da lavoro autonomo
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
– in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
– in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
– in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
Redditi diversi
Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
– Disposizioni in materia di redditi d’impresa
Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
– delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
– della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
– delle differenze sui cambi.
Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
Disposizioni ulteriori
Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.
– Foto: Agenzia Fotogramma –
(ITALPRESS).
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Redazione
ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre del 2025 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre è cresciuto dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre del 2024. Lo rileva l’Istat. La stima odierna conferma la variazione congiunturale e tendenziale del Pil comunicata il 30 luglio 2025 in via preliminare. La crescita acquisita per il 2025 risulta pari allo 0,5%, confermando quanto diffuso lo scorso luglio. Rispetto al trimestre precedente, con riferimento ai principali aggregati della domanda interna, si registra una stabilità dei consumi finali nazionali e una crescita dell’1% degli investimenti fissi lordi.
Le importazioni sono aumentate dello 0,4% e le esportazioni sono diminuite dell’1,7%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito un contribuito positivo di 0,2 punti percentuali alla diminuzione del Pil: nullo il contributo sia dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP) sia della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). È risultato positivo per 0.2 punti percentuali il contributo degli investimenti fissi lordi. Positivo anche il contribuito della variazione delle scorte di 0,4 punti percentuali, a fronte di un contributo negativo di 0,7 punti percentuali della domanda estera netta. Si registrano andamenti congiunturali negativi del valore aggiunto nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nell’industria, diminuiti rispettivamente dello 0,6% e dello 0,3%. Stabile il comparto dei servizi.
– foto screenshot Istat –
(ITALPRESS).
Economia
Ad agosto rimane stabile la fiducia sulle imprese, cala quella dei consumatori: i dati Istat
Pubblicato
20 ore fa-
28 Agosto 2025di
Redazione
ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto 2025 si stima un peggioramento del clima di opinione dei consumatori (da 97,2 a 96,2) mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese rimane stabile a 93,6. Lo rileva l’Istat precisando che la dinamica negativa del clima di fiducia dei consumatori sintetizza un deterioramento generalizzato di tutti i climi seppur con intensità diverse: il clima futuro e quello economico registrano le diminuzioni più marcate (rispettivamente da 93,9 a 92,2 e da 98,2 a 97,0); i cali del clima personale e di quello corrente sono più contenuti (nell’ordine, da 96,9 a 95,9 e da 99,7 a 99,2).
Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia diminuisce nell’industria (nel comparto manifatturiero cala da 87,8 a 87,4 e nelle costruzioni diminuisce da 102,3 a 101,3) e, soprattutto, nel commercio al dettaglio (da 105,7 a 102,8). Al contrario, l’indice aumenta nel comparto dei servizi di mercato (da 93,8 a 95,0).
Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura peggiorano le attese sul livello della produzione mentre migliorano i giudizi sugli ordini; le scorte di prodotti finiti sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso. Nelle costruzioni un’evoluzione negativa dei giudizi sugli ordini si unisce ad attese sull’occupazione in aumento. n Nel comparto dei servizi di mercato tutte le variabili registrano una dinamica positiva mentre nel commercio al dettaglio tutte le componenti si deteriorano, inglobando un diffuso peggioramento di giudizi e attese sulle vendite sia nella grande distribuzione sia in quella tradizionale.
“Ad agosto 2025 – commenta l’istituto di statistica -, l’indice di fiducia delle imprese rimane stabile riflettendo una dinamica eterogenea tra i comparti indagati: l’andamento negativo dell’indicatore nella manifattura, nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio è compensato da un deciso recupero della fiducia nel comparto dei servizi di mercato dovuto principalmente al settore del trasporto e magazzinaggio e a quello dell’informazione e comunicazione, mentre il turismo è in calo. Quanto ai consumatori, l’indice di fiducia si riduce e torna al livello di giugno 2025 in un quadro di sostanziale stazionarietà in atto dallo scorso mese di maggio”.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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I prezzi medi dei Carburanti ad agosto ai minimi dall’estate 2021
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28 Agosto 2025di
Redazione
ROMA (ITALPRESS) – Prosegue anche nella seconda metà di agosto la discesa dei prezzi alla pompa lungo la rete distributiva italiana, trainata dall’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. Stamane, alla vigilia dell’ultimo esodo estivo, la benzina si conferma a 1,70 euro al litro e il gasolio a 1,63 euro al litro. Rispetto al 23 gennaio, quando i listini alla pompa segnavano 1,83 euro per la benzina e 1,74 per il gasolio, il ribasso è stato rispettivamente di 13 e 11,3 centesimi al litro. Lo rende noto il MiMit.
Un trend ribassista che ha sostanzialmente caratterizzato tutto il 2025, interrotto solo nelle due settimane centrali di giugno a causa delle tensioni in Medio Oriente. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la media registrata ad agosto 2025 è inoltre per lo stesso mese la più bassa dal 2021, prima dell’invasione russa dell’Ucraina.
Rispetto ad agosto 2024, infatti, i prezzi risultano inferiori di 11,5 centesimi al litro per la benzina e di 6 centesimi per il gasolio; il divario cresce ulteriormente se confrontato con agosto 2023, quando la benzina costava 23,4 centesimi in più e il gasolio 19,2. Ancora più marcato il raffronto con agosto 2022, quando – al netto della riduzione dell’accisa allora in vigore – il prezzo era superiore di 37,9 centesimi al litro per la benzina e di 45,5 per il gasolio.
“Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – si legge nella nota – continuerà a monitorare l’andamento dei prezzi, segnalando con cadenza settimanale alla Guardia di Finanza le eventuali anomalie nei punti vendita, per garantire trasparenza e correttezza nel mercato”.
– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).


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