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Politica

Per la Consulta illegittime alcune disposizioni sull’autonomia

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ROMA (ITALPRESS) – La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del presidente del Consiglio dei ministri e gli atti d’intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge: la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà; il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento; la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l’aggiornamento dei Lep; il ricorso alla procedura prevista dalla legge di bilancio per il 2023 per la determinazione dei Lep con Dpcm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i Lep. La possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni; la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica; l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali. La Consulta osserva che spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.
(ITALPRESS).
-Foto: Agenzia Fotogramma-

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Garante della Privacy, il Collegio “Mai al corrente della richiesta di controllo dei dati dei dipendenti”

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ROMA (ITALPRESS) – “In relazione ad alcune ricostruzioni dei media”, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ribadisce “la propria estraneità alla richiesta di dati dei dipendenti, relativi all’uso dei sistemi informatici”. Il Collegio, in data 23 ottobre 2025, “si era esclusivamente limitato a incaricare il Segretario Generale di condurre le necessarie verifiche in relazione a un’eventuale fuga di informazioni riservate”, spiega una nota.

“La comunicazione dell’ex Segretario generale del 4 novembre 2025 e la risposta del Dirigente dei sistemi informatici del 5 novembre 2025, trasmesse tramite protocolli riservati – che garantivano l’accessibilità delle comunicazioni esclusivamente a mittente e destinatario – non sono state rese note ai componenti del Collegio. Successivamente – si legge ancora – nel corso dell’adunanza del 13 novembre, l’ex Segretario Generale ha informato verbalmente il Collegio della sua richiesta trasmessa al Dirigente di accedere alle e-mail dei dipendenti”.

Il Collegio “ha, di conseguenza, segnalato al Segretario Generale la natura sproporzionata e illecita della richiesta”. Il Segretario Generale ha, quindi, fatto presente al Collegio che “il Dirigente del Dipartimento dei sistemi informatici gli aveva già anticipato il rifiuto di dar seguito alla richiesta considerandola illecita. I contenuti effettivi della lettera dell’ex Segretario generale e della risposta del dirigente dei sistemi informatici sono stati conosciuti dal Collegio solo ieri, 20 novembre 2025, durante l’assemblea del personale. Alla luce della ricostruzione dei fatti – conclude la nota – il Collegio ribadisce l’infondatezza delle pur comprensibili preoccupazioni manifestate dal personale dell’Autorità nel corso dell’assemblea di ieri”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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(ITALPRESS)

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Politica

Governo approva decreto per la tutela delle IGP non-agri, Urso “Scelta che rafforza il valore delle nostre lavorazioni storiche”

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ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha approvato un decreto legislativo che adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/2411, introducendo una tutela unitaria e rafforzata per le Indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, in analogia con quanto già previsto nel settore agricolo.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato il ministro Adolfo Urso – anche i nostri prodotti artigianali e industriali tipici come il vetro di Murano, la ceramica di Caltagirone, il merletto goriziano o le campane di Agnone, che ora potranno contare su una protezione che ne garantirà qualità e autenticità. Una scelta che rafforza il valore delle nostre lavorazioni storiche e tutela i consumatori”.

Il decreto conferisce al Mimit il ruolo di autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle nuove Indicazioni geografiche. La registrazione sarà basata su un disciplinare di produzione che definisce caratteristiche, requisiti e legame con il territorio, secondo un’impostazione analoga a quella delle IG agricole.

È inoltre previsto un sistema sanzionatorio specifico per contrastare ogni abuso o imitazione, a tutela dei consumatori e delle imprese che operano nel rispetto delle regole. Gli effetti attesi comprendono una più efficace protezione dalla contraffazione e un miglioramento della visibilità sui mercati dei prodotti artigianali e industriali tipici del Made in Italy.

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– Foto IPA Agency .

(ITALPRESS).

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Politica

Garante della Privacy, si dimette il segretario generale Fanizza. Il Collegio “Estranei alla richiesta di controllo dei dati dei dipendenti”

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ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, Angelo Fanizza, ha rassegnato le proprie dimissioni. “Il Collegio del Garante, nel prenderne atto, ringrazia il segretario generale per il lavoro svolto”, si legge in una nota.

In relazione alle notizie di stampa riportate oggi, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali afferma “la propria totale estraneità rispetto alla comunicazione a firma dell’ex Segretario Generale – alla quale, peraltro, non è mai stato dato seguito – riguardante una richiesta di dati dei dipendenti relativi all’uso dei sistemi informatici”. Il Garante ricorda che “come da suo costante orientamento giurisprudenziale l’accesso da parte del datore di lavoro a taluni dati personali dei dipendenti relativi all’utilizzo dei sistemi informatici può costituire violazione della privacy”.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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